Servizi Sociali

Cos’è L’I.S.E.E.
  
La sigla I.S.E.E. sta per Indicatore della Situazione Economica Equivalente e rappresenta un parametro che misura la situazione economica, globalmente intesa, di un nucleo familiare.
Viene impiegato, in generale, per l’accertamento del diritto all’erogazione di un servizio pubblico, in special modo nel settore dei servizi sociali, ed ha soppiantato l’utilizzazione dell’indice costituito dalla mera situazione reddituale di una persona fisica.
Il legislatore, nell’intento di consentire una valutazione della situazione economica del nucleo familiare che tenesse conto anche delle componenti patrimoniali e finanziarie, ha introdotto un meccanismo di calcolo che, pur facendo perno sul reddito prodotto, si estende al patrimonio immobiliare e mobiliare, assunto non nella sua interezza ma in misura variamente riparametrata. 
 
La riforma risponde ad una sentita esigenza di equità, in quanto è del tutto evidente che la componente reddituale, di per sé, non è un parametro sufficientemente adeguato per stabilire la “ricchezza” di un nucleo familiare, potendosi verificare situazioni di nuclei con ingenti cespiti patrimoniali che, in precedenza, sfuggivano all’accertamento della loro capacità economica.
Naturalmente l’esigenza di accertamento a tutto campo della capacità economica del nucleo familiare è stata controbilanciata con la previsione di specifici criteri che tengano conto dei pesi ed oneri che gravano sullo stesso, a partire dalla sua consistenza numerica.
 
’I.S.E.E., insomma, permette una più equilibrata ponderazione della situazione economica del nucleo familiare che richieda l’erogazione di un servizio pubblico, ponendo un argine a forme di ingiustificato assistenzialismo verso quelle persone la cui situazione economica reale esclude il diritto a prestazioni gratuite o semi –gratuite.
Il provvedimento istitutivo dell’I.S.E.E. è stato il Decreto Legislativo n. 109/98 “Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’articolo 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449”.
 
Cosa prevede:
– Nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica nonché i soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F.
– Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.). L’indicatore della situazione economica è definito dalla somma dei redditi (I.S.R.), tale indicatore del reddito è combinato con l’indicatore della situazione economica patrimoniale nella misura del venti per cento dei valori patrimoniali (I.S.P.)
– Indicatore della Situazione Reddituale (I.S.R.). Si ottiene dalla somma del reddito complessivo ai fini IRPEF con il reddito delle attività finanziarie (depositi, conti correnti, titoli di Stato, obbligazioni, azioni ecc.), determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare. Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di € 5.164,57 (lire 10.000.000).
– Indicatore della Situazione Patrimoniale (I.S.P.). E’ rappresentato dal valore ai fini I.C.I. del patrimonio immobiliare (la casa di abitazione è esente fino al valore di € 51.645,69 (lire 100.000.000), con sottrazione dell’eventuale valore del mutuo per l’acquisto dell’immobile, sommato al valore del patrimonio mobiliare, che non si computa fino al valore di € 15.493,71 (lire 30.000.000).
– Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) Si divide il valore dell’I.S.E. per il valore del parametro desunto dalla scala di equivalenza, calcolato sulla base del numero di componenti il nucleo familiare e della presenza di particolari condizioni che rendono il calcolo più vantaggioso (figli minori e un solo genitore; componente con handicap; nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori abbiano svolto attività di lavoro e di impresa).
– A chi si applica. Coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche. In materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, le autorità e le amministrazioni pubbliche competenti possono utilizzare l’indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall’I.N.P.S. per la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi di rispettiva competenza.
In concreto l’I.S.E.E. può essere utilizzato per gli asili nido e altri servizi educativi per l’infanzia, per le mense scolastiche, per le prestazioni scolastiche (libri scolastici, borse di studio), per le agevolazioni per tasse universitarie, per le prestazioni del diritto allo studio universitario, per i servizi socio sanitari domiciliari, per i servizi socio sanitari diurni, residenziali ecc., per le agevolazioni per servizi di pubblica utilità (telefono, luce, gas), per le prestazioni economiche assistenziali ed altro.
Per l’assegno per il nucleo familiare con tre figli minori e per l’assegno di maternità viene impiegato l’I.S.E.
 
Qualunque cittadino residente può rivolgersi al Comune per chiedere il calcolo dell’I.S.E.E. o dell’I.S.E., presentando l’apposito modulo (dichiarazione sostitutiva unica), o in alternativa ad un C.A.A.F autorizzato o all’INPS stesso.
  
        a cura di Gianluca Valente
 
 
 
Come presentarla 
La dichiarazione (I.S.E.E.) può essere presentata all’ente al quale si sta richiedendo la prestazione sociale agevolata, oppure alla sede I.N.P.S. competente del territorio o ancora al Comune.
Successivamente alla presentazione l’I.N.P.S. provvederà ad inviare direttamente al dichiarante, o all’ufficio dove la dichiarazione è stata presentata, un’attestazione che dei dati acquisiti ed il relativo calcolo dell’I.S.E.E..
 
Tale attestazione potrà essere successivamente usata da qualunque componente del nucleo familiare per ottenere quelle che sono state definite prestazioni sociali agevolate, o particolari condizioni di accesso ai servizi di pubblica utilità.
 
Per le informazioni necessarie per compilare la dichiarazione ci si può rivolgere negli orari di ufficio agli sportelli dell’ufficio anagrafe Comunale. 
 
La modulistica disponibile 
la modulistica necessaria è scaricabile al seguente indirizzo:
 
www.inps.it/Servizi/ISEE/Informazioni/Modulistica.htm  Tags: Servizi Sociali