Che cosa è
La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) è stata introdotta dalla legge n. 122/2010, entrata in vigore il 31 luglio 2010, ed ha sostituito completamente la DIA – Denuncia di Inizio Attività.
La segnalazione certificata di inizio attività non sostituisce i nulla osta necessari in presenza di vincoli ambientali, paesaggistici e culturali, né nei casi in cui si ricorre alla Dia.
Sono escluse anche le nuove costruzioni e le ristrutturazioni urbanistiche ed edilizie che implicano modifiche di volume, sagoma e destinazione d’uso.
Si può ricorrere al titolo abilitativo semplificato per restauro e risanamento conservativo, mutamenti di destinazione d’uso funzionali, manutenzioni sulle parti strutturali, frazionamento o accorpamento di più unità abitative, ampliamento dei fabbricati all’interno della sagoma esistente, senza creazione di volumi autonomi, modifiche prospettiche, come l’apertura di finestre, varianti a permessi di costruire che non incidono su volumetrie e parametri urbanistici e realizzazione di parcheggi a piano terra o nel sottosuolo, anche in deroga agli strumenti urbanistici.
Quando la Scia non sostituisce la Dia
Rimangono soggetti alla denuncia di inizio attività gli interventi per i quali è ammesso il ricorso alla Dia . Si tratta di interventi di ristrutturazione maggiore, che portano ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, e di interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica. A questi si aggiungono poi tutti i lavori per i quali le leggi regionali prevedono la semplificazione rispetto al permesso di costruire.
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